Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.  n.  80224030587,  n.  fax
06/96514000   e   P.E.C.    per    il    ricevimento    degli    atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione in via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila (cap 67100); 
    Per l'impugnazione della legge della Regione Abruzzo  31  ottobre
2019, n. 34 pubblicata  sul  B.U.R.  n.  156  dell'8  novembre  2019,
recante «modifica alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 («Norme
per  l'assegnazione  e  la  gestione  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni  di
locazione») e  ulteriori  disposizioni  normative»;  giusta  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri  nella  seduta  del  21  dicembre
2019. 
    Si precisa che l'impugnativa riguarda: 
        a) l'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 4; 
        b) l'art. 2 comma 1; 
        c) l'art. 4 comma 1; 
        d) l'art. 8 comma 3. 
    Le disposizioni che si intende  censurare  col  presente  ricorso
dispongono come segue. 
    Art. 1. - Al primo comma dell'art. 2  della  legge  regionale  25
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione  e  la  gestione  degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda  di
assegnazione  e/o  uno  dei  componenti  del  suo  nucleo  familiare,
condanne penali passate in giudicato,  nel  periodo  precedente  alla
data di presentazione della domanda  di  assegnazione,  per  uno  dei
reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del  codice  di
procedura penale, dall'art. 73, comma 5, del testo unico emanato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui
agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il  patrimonio  e
per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della  prostituzione,
gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di  armi,  traffico  di
armi.»; 
    4. Dopo il settimo comma dell'art. 2 della  l.r.  n.  96/1996  e'
aggiunto il seguente: 
        «7-bis. Il requisito  di  cui  alla  lettera  g-bis)  non  si
applica in caso di intervenuta riabilitazione.». 
    Art. 2. (Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 96/1966). -  1.  Dopo
il comma 4 dell'art.  5  della  l.r.  n.  96/1966,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
        «4.1. Ai fini  della  verifica  del  requisito  di  cui  alla
lettera d) del primo comma dell'art. 2,  i  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria  ai  sensi  del
decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251  (Attuazione  della
direttiva  2004/83/CE  recante  norme  minime  sull'attribuzione,   a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della  protezione  riconosciuta),  devono,
altresi', presentare, ai sensi del combinato  disposta  dell'art.  3,
comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa)   e
dell'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286),  la  documentazione
che  attesti  che  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare   non
possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. 
    La disposizione di cui al periodo precedente non si  applica  nei
confronti  dei  cittadini  di   Paesi   terzi   qualora   convenzioni
internazionali dispongano diversamente o  qualora  le  rappresentanze
diplomatiche o  consolari  dichiarino l'impossibilita'  di  acquisire
tale documentazione nel paese di origine o di provenienza; 
        4.2 Ai fini della verifica del requisito di cui alla  lettera
f) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status
di rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 251/2007, devono, altresi', presentare, ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000 e dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999,  la  documentazione   reddituale   e
patrimoniale  del  Paese  in  cui  hanno  la  residenza  fiscale.  La
disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica  nei
confronti  dei  cittadini  di   Paesi   terzi   qualora   convenzioni
internazionali dispongano diversamente o  qualora  le  rappresentanze
diplomatiche o consolari  dichiarino  l'impossibilita'  di  acquisire
tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.» 
    Art. 4 (Modifica dell'art. 8 della l.r. n. 96/1996). - 1. Dopo la
lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della  l.r.  n.  96/1996  e'
aggiunta la seguente: «c-bis) situazione connessa  all'anzianita'  di
residenza in comuni della Regione Abruzzo: punti 1 per ogni  anno  di
residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo
di 6 punti;». 
    Art. 8 (Modifiche all'art. 34 della l.r. n.  96/1996).  -  3.  Al
primo comma dell'art. 34 della I.t.  96/1996,  le  lettere  e-ter)  e
c-quater) sono sostituite dalle seguenti: 
        «e-ter) e/o uno dei  componenti  del  suo  nucleo  familiare,
successivamente all'assegnazione,  abbia  riportato  condanne  penali
passate in giudicato per uno dei reati previsti  dagli  articoli  51,
comma 3-bis e/o 380 del codice di  procedura  penale,  dell'art.  73,
comma 5, del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli
articoli 290, 291 e 292  del  codice  penale,  i  delitti  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio,  e
per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della  prostituzione,
gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di  armi,  traffico  di
armi; e-quater) abbia ospitato stabilmente presso  l'alloggio  uno  o
piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti
dagli articoli 51, comma  3-bis  e/o  380  del  codice  di  procedura
penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i  reati  di
vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice  penale,  i
delitti contro la pubblica amministrazione, contro  l'amministrazione
della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona,  contro
il patrimonio, e per i  reati  di  favoreggiamento  e/o  sfruttamento
della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di
armi, traffica di armi». 
    Le disposizioni di legge regionale trascritte appaiono viziate di
illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
l) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  d)  e
comma 4 della l.r.  n.  34/2019  per  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma l lettera  d)  della  legge  regionale  in  esame
sostituisce la lettera g-bis dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
96/1996, ampliando il novero dei reati ostativi  alla  partecipazione
di bandi per l'assegnazione di un alloggio di  edilizia  residenziale
pubblica. 
    Costituiscono, quindi, reati ostativi in precedenza non previsti:
i reati di vilipendio di cui agli articoli  290,  291  e  292  codice
penale, i delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  i  delitti
contro l'amministrazione della giustizia, contro  l'ordine  pubblico,
contro la persona, contro il patrimonio. 
    Al comma 4 del medesimo articolo l e' previsto che «il  requisito
di cui alla lettera g-bis) non si  applica  in  caso  da  intervenuta
riabilitazione». 
    L'art. 2 lettera b-bis) della legge regionale n. 96/1996  prevede
poi, quale ulteriore requisito per l'assegnazione degli alloggi  «non
aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data  di  pubblicazione
del bando,  a  seguito  di  sentenza  passata  in  giudicato,  ovvero
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
condanna per i delitti non colposi per i quali la  legge  prevede  la
pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni». 
    La lettera g-ter) stabilisce poi che «la domanda  e'  ammissibile
nel caso d'Intervenuto Integrate risarcimento dei danni ed estinzione
di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera  bis)  nonche'
per il reato di invasione di terreno ed edifici dl cui  all'art.  633
c.p.» 
    Cio' posto deve evidenziarsi come,  pur  potendo  il  legislatore
anche  regionale  circoscrivere  la  platea  dei  beneficiari   delle
prestazioni  sociali  in  ragione  della  limitatezza  delle  risorse
disponibili, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze
nn.  432/2005  e  133/2013),  tale  limitazione  deve  rispondere  al
criterio di ragionevolezza di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,
cosi' come ribadito dalla medesima Corte costituzionale nella recente
sentenza n. 166/2018 in tema di requisiti  di  accesso  agli  alloggi
pubblici da parte degli stranieri. Nel caso di specie, la  disciplina
regionale non risulta rispondere al criterio di ragionevolezza. 
    Da un lato infatti i reati previsti dall'art.  2  lettera  b-bis)
possono coincidere  con  quelli  previsti  alla  lettera  g-bis)  (in
ipotesi di delitti non colposi puniti con pena superiore nel  massimo
a due anni di  reclusione  rientranti  anche  nel  novero  dei  reati
specificatamente indicati  dalla  lettera  g-bis),  dall'altro  viene
riservata una difforme disciplina per le due  diverse  categorie.  Ne
consegue che,  a  mero  titolo  esemplificativo  per  il  delitto  di
peculato, rientrante in entrambe le categorie, non si comprende quale
sia il regime ostativo applicabile. Per i reati di cui  alla  lettera
g-bis) a differenza da quanto poi previsto per i reati  di  cui  alla
lettera b-bis), la preclusione opera senza limitazioni temporali, per
le sole sentenze di condanna (e non anche per le sentenze ex art. 444
c.pp.), anche per i componenti del nucleo familiare e comunque  fatta
salva l'intervenuta riabilitazione. 
    Il sistema delineato risulta irrazionale  anche  con  riferimento
all'ipotesi di reati rientranti nel solo gruppo di cui  alla  lettera
g-bis) in ragione ad esempio  della  natura  colposa  del  reato.  In
questo caso infatti si applichera' da un lato il regime di favore che
attribuisce rilevanza alla riabilitazione, dall'altro  un  regime  di
maggior rigore rispetto a quello  riservato  ai  reati  di  cui  alla
lettera b-bis) sotto il profilo della rilevanza temporale, in  quanto
la causa ostativa rilevera' a prescindere dalla data di definitivita'
della sentenza di condanna. 
    Le  richiamate  disposizioni  regionali,  quindi,  non  risultano
rispondere ai criteri di ragionevolezza, in contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r.  n.
34/2019  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 18
T.F.U.E. ed all'art. 14 C.E.D.U. 
    La norma contenuta nell'art. 2  comma  1  integra  la  disciplina
dell'art. 5 («Contenuti e presentazione delle domande») della l.r. n.
96/1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2. 
    Il comma 4.1 stabilisce che «Ai fini della verifica del requisito
di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2,  i  cittadini  di
Stati non appartenenti all'Unione  europea  [...]  devono,  altresi',
presentare [...] la documentazione che attesti che tutti i componenti
del nucleo familiare non possiedono alloggi  adeguati  nel  Paese  di
origine o di provenienza. 
    La disposizione [...] non si applica  [...]  qualora  convenzioni
internazionali dispongano diversamente o  qualora  le  rappresentanze
diplomatiche o consolari  dichiarino  l'impossibilita'  di  acquisire
tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza.»  Il  comma
4.2. recita: «Ai fini  della  verifica  del  requisito  di  cui  alla
lettera d) del primo comma dell'art. 2,  i  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea [...]  devono,  altresi',  presentare
[...] la documentazione reddituale e patrimoniale del  Paese  in  cui
hanno la residenza fiscale. La  disposizione  [...]  non  si  applica
[...] qualora convenzioni internazionali  dispongono  diversamente  o
qualora  le  rappresentanze  diplomatiche  o   consolari   dichiarino
l'impossibilita'  di  acquisire  tale  documentazione  nel  paese  di
origine o di provenienza.» 
    Le modifiche apportate dalle disposizioni appena menzionate  sono
suscettibili  di  determinare  una  disparita'  di  trattamento   tra
cittadini italiani/comunitari e  cittadini  non  comunitari,  poiche'
viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di  documentazione
ulteriore  per  l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia   residenziale
pubblica. 
    L'art. 2 comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 stabilisce a
sua volta che allo straniero e' riconosciuta parita'  di  trattamento
con il cittadino relativamente all'accesso ai  pubblici  servizi  nei
limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 43 comma 1
dello stesso decreto costituisce discriminazione  ogni  comportamento
che,  direttamente  o  indirettamente,  comporti   una   distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla origine nazionale o
etnica e  che  abbia  lo  scopo  o  l'effetto  di  distruggere  o  di
compromettere  il  riconoscimento  o  l'esercizio  in  condizioni  di
parita', dei diritti umani e delle  liberta'  fondamentali  in  campo
politico, economico, sociale e culturale  e  in  ogni  altro  settore
della vita pubblica, La novella in  oggetto  introduce,  per  i  soli
stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato a
fini  ISEE  e  determina,  quindi,  un  aggravio  procedimentale  che
rappresenta   una   discriminazione   diretta,    essendo    trattati
diversamente  soggetti  nelle  medesime  condizioni  di  partenza   e
aspiranti alta stessa prestazione sociale agevolata. 
    Sul punto, si rappresenta che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2  comma
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159/2013,
e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri  unificati,  della
situazione economica di coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali
agevolate, e prevede la denuncia (sia per i  cittadini  italiani  sia
per i cittadini stranieri) di redditi  e  patrimoni  anche  posseduti
all'estero, mediante la compilazione della Dichiarazione  sostitutiva
unica (DSU). 
    L'ISEE e' calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la
DSU,  anche  con  quelle  disponibili  negli  archivi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle  entrate  (cfr.  art.  2  comma  6  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013). 
    La discriminazione fondata sulla nazionalita', risulta  contrarla
all'art. 3 della Costituzione, violando altresi' l'art.  18  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 14 Convenzione europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali,  cosi'  come  evidenziato  dalla  Corte  costituzionale
laddove  ha  censurato  la  discriminazione   dello   straniero   con
riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sentenza n. 187/2010). 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l.r.  n.
34/2019,  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  nonche'
dell'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 24
della direttiva 2004/38/CE. 
    La disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, aggiunge, dopo la
lettera c) del secondo  comma  dell'art.  8  della  l.r.  n.  96/1996
riguardante i punteggi attribuiti nella formazione della  graduatoria
per l'accesso agli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  la
lettera c-bis) che recita:  «situazione  connessa  all'anzianita'  di
residenza in comuni della Regione Abruzzo: punti 1 per ogni  anno  di
residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo
di 6 punti.» La norma pone dunque un requisito  aggiuntivo  regionale
rispetto  ai  punteggi  attribuiti  in  dipendenza  delle  condizioni
soggettive e oggettive del concorrente e  del  suo  nucleo  familiare
nonche' rispetto ai criteri  di  priorita'  riferiti  al  livello  di
gravita' del bisogno abitativo regionale rispetto a quelli soggettivi
ed oggettivi previsti dalla norma  ai  fini  dell'assegnazione  degli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica.  La  disposizione   in
argomento si pone in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  non
essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra tale requisito  e  lo
stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua
stessa  natura,  non  tollera  distinzioni  basate   su   particolari
tipologie di  residenza.  Come  affermato  da  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale, condizionare  l'accesso  agli  interventi  e  servizi
sociali al requisito delta residenza protratta nel tempo  nell'ambito
del  territorio  regionale,  comporta  la   violazione   dell'evocato
parametro costituzionale (Sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.
40/2011; 168 del 2014; 107 del 2018). 
    La  norma  regionale  risulta  discriminante  non  soltanto   nei
confronti di cittadini italiani che risiedono nella  Regione  Abruzzo
da meno di dieci anni, ma  anche  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'U.E., che versano nella medesima situazione, ai quali  e'
attribuita la parita' di trattamento  con  i  cittadini  degli  Stati
membri in  cui  risiedono  ai  sensi  dell'art.  24  della  direttiva
2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri) recepita con decreto legislativo n.  30/2007.  Si
evidenzia pertanto la violazione del principio di uguaglianza  e  non
discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della l.r.  n.
34/2019 per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117 comma  2,  lettera
h) e g) della Costituzione. 
    L'art. 8, comma 3, aggiunge all'art. 34 comma 1,  della  l.r.  n.
96/1996, concernente le cause  di  decadenza,  le  lettere  e-ter  ed
e-quater che rispettivamente recitano: 
        «e-ter) e/o uno dei  componenti  del  suo  nucleo  familiare,
successivamente all'assegnazione,  abbia  riportato  condanne  penali
passate in giudicato per uno dei reati previsti  dagli  articoli  51,
comma 3-bis e/o 380 del codice di  procedura  penale,  dell'art.  73,
comma 5, del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli
articoli 290, 291 e 292  del  codice  penale,  i  delitti  contro  la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione  della  giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio,  e
per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della  prostituzione,
gioco d'azzardo, detenzione c/o porto abusivo di  armi,  traffico  di
armi; 
        e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno  o
piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti
dagli articoli 51, comma  3-bis  e/o  380  del  codice  di  procedura
penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i  reati  di
vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice  penale,  i
delitti contro la pubblica amministrazione, contro  l'amministrazione
della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona,  contro
il patrimonio, e per i  reati  di  favoreggiamento  e/o  sfruttamento
della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di
armi, traffico di armi». 
    La norma  regionale  in  disamina  amplia  il  novero  dei  reati
indicati dall'art. 34 della l.r. n. 96/1996 (per alcuni dei quali non
risulta  neanche  previsto   l'arresto   in   flagranza   di   reato)
riproducendo l'elenco innovato di cui all'art. 2 lett.  g-bis)  della
medesima legge. 
    Essa risulta non rispondere al  criterio  di  ragionevolezza  che
limita  il  legislatore  nazionale  cosi'   come   quello   regionale
nell'individuare i criteri di «meritevolezza» per  l'assegnazione  di
risorse limitate,  in  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione.
L'art. 34 della l.r. n.  96/1996,  come  modificato  dalla  norma  in
esame, nel prevedere quale causa di decadenza, l'avvenuto arresto  di
un soggetto stabilmente ospitato presso l'alloggio (e  a  prescindere
dall'esito del relativo giudizio  e  quindi  di  una  statuizione  di
colpevolezza), risulta irragionevole laddove per gli stessi  soggetti
beneficiari dell'alloggio rileva invece, ai fini della decadenza,  il
sopravvenire dl una pronuncia di condanna in via definitiva.  Con  la
conseguenza che il beneficiario conservera' l'alloggio nel caso  egli
stesso o un componente  del  nucleo  sia  sottoposto  ad  arresto  in
flagranza di reato, e perdera' invece l'alloggio nel caso in cui tale
evento riguardi un soggetto da lui stabilmente ospitato. 
    L'irragionevolezza consegue anche alla circostanza che  la  causa
di decadenza ivi prevista non tiene conto del possibile  esito  anche
assolutorio del conseguente giudizio, e ove attribuisce ad un  evento
posto  al  di  fuori  della  responsabilita'  e  del  controllo   del
beneficiario, conseguenze decadenziali per lo stesso beneficiarlo. 
    Inoltre con particolare riferimento alla neo  introdotta  lettera
e-quater,  dove  la  decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio   e'
pronunciata  nel  caso  in   cui   l'assegnatario   «abbia   ospitato
stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in  flagranza
di reato» per determinati reati, la previsione determina -  non  solo
per la tipologia di  informazioni  in  parola,  ma  altresi'  per  il
sottinteso meccanismo di comunicazione  delle  stesse  -  un'indebita
ingerenza del legislatore regionale nel sistema  «ordine  pubblico  e
sicurezza» che l'art. 117, comma 2, lettera  h),  della  Costituzione
riserva alla legislazione esclusiva dello Stato. 
    Il generico riferimento ai soggetti «colti in flagranza di reato»
e, soprattutto, le concrete modalita' tramite  le  quali  il  sindaco
verrebbe  a  conoscenza  della  appena  esposta  causa  di  decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio si prestano altresi' ad una difficile
e dubbia applicazione. Al riguardo si sottolinea che la flagranza  di
reato e' uno status normativamente determinato (art. 382 c.p.p.),  in
presenza del quale sorgono  obblighi  (art.  380  del  codice  penale
penale) o facolta' (art. 381 c.p.p.) di arresto per gli  ufficiali  e
agenti di polizia giudiziaria. 
    Atteso che le informazioni relative all'esecuzione  della  misura
in discorso vengono inserite nel  Centro  elaborazioni  dati  di  cui
all'art. 6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e  considerata
l'impossibilita' per il comune - e per  il  personale  della  polizia
municipale, salvo quanto previsto dall'art. 18, del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113 - di  accedere  ai  dati  contenuti  nel  Centro
medesimo, la disposizione regionale sembrerebbe  presupporre  l'onere
per gli operatori di polizia di  comunicare  al  sindaco  l'eventuale
esecuzione di arresti in flagranza di reato. In sintesi, la norma  in
esame finisce per introdurre - seppur indirettamente e  in  punto  di
fatto - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di
polizia, determinando,  pertanto,  uno  sconfinamento  nella  materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali» che  l'art.  117,  comma  2,  lettera  g),  della
Costituzione,  riserva  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    Come affermato  da  codesta  Corte  costituzionale,  infatti,  le
Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni  dello
Stato compiti ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  con  legge
statale  e  non   possono   disciplinare   unilateralmente,   nemmeno
nell'esercizio   della   loro   potesta'   legislativa,   forme    di
collaborazione e dl coordinamento  che  coinvolgono  attribuzioni  di
organi statali (sentenza n. 134 del 2004). 
    Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di  promuovere  la
questione  di  legittimita'  Costituzionale  della  legge   regionale
Abruzzo n. 34/2019.